TERREMOTO PALAZZI: PIOGGIA DI DEFERIMENTI. LEGA PRO DEVASTATA. ECCO I NOMI. LA SPAL NON C’E’ E NEMMENO SUOI TESSERATI. BUTELLI: NESSUNA SORPRESA. ZAMBONI: COME VOLEVASI DIMOSTRARE…

Tanto per cominciare, la Spal non è coinvolta. Né la società, come era abbastanza logico, né suoi tesserati come invece si temeva visto che Marco Zamboni e Tomas Locatelli erano stati comunque interrogati. Nonostante le presunte anticipazioni di alcuni organi di stampa pure importanti, il club biancazzurro esce totalmente indenne da questa brutta vicenda che, come leggerete sotto, non finisce qui. Si prospetta davvero una fine estate di fuoco che mette a rischio gironi e calendari. Secco e giustamente anche un po’ infastidito il commento del Presidente Butelli: “In questi giorni ho letto cose assurde. Sapevamo che potevamo stare tranquilli perché non c’era nulla di cui preoccuparsi. Diciamo che siamo poveri ma belli e per belli intendo onesti”. Sobrio anche il commento a caldo di Zamboni: “Avevo già detto tutto anche nell’interrogatorio. Mai conosciuto nessuno di questi, mai fatto niente. Come volevasi dimostrare c’era zero e finalmente si è fatta chiarezza dopo tanto terrorismo. Ma di questo parlerò col mio avvocato”.
Per quanto riguarda i provvedimenti firmati dalla Procura Federale rischiano due società di serie A, Atalanta e Chievo Verona, tre di serie B, Ascoli, Hellas Verona e Sassuolo, undici di Lega Pro, Alessandria, Cremonese, Benevento, Ravenna, Virtus Entella, Piacenza, Esperia Viareggio, Portogruaro, Taranto, Spezia e Reggiana, due della Lega Dilettanti, Cus Chieti e Pino Di Matteo. La posizione più pesante è quella del Ravenna (responsabilità oggettiva e diretta). Seria anche la situazione dell’Alessandria (responsabilità diretta) e delicate pure le posizioni di Reggiana, Cremonese, Benevento, Piacenza, Virtus Entella, Portogruaro (per tutte responsabilità oggettiva). Più serene Viareggio, Spezia e Taranto deferite “solo” per responsabilità presunta.
Oltre ai diciotto club sono stati deferiti 26 tesserati per differenti violazioni: Erodiani, Paoloni, Parlato, Bellavista, Buffone, Bressan, Gervasoni, Micolucci, Signori, Sommese, Tuccella, Furlan, Bettarini, Fabbri, Gibellini, Santoni, Manfredini, Tisci, Doni, Deoma, Zaccanti, Veltroni, L. Rossi, Ciriello, Quadrini e Saverino.

ECCO IL DISPOSITIVO UFFICIALE CON TUTTI I PROVVEDIMENTI

 

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attivita? istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
In relazione all’ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di illeciti per la violazione dell’art. 9 C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, calciatore tesserato la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PAOLONI Marco, calciatore tesserato fino al 31/1/2011 per la Societa? U.S. CREMONESE S.p.A. e successivamente trasferito in prestito alla Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A.;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici;
• BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti, iscritto nell’albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• BRESSAN Mauro, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici;
• GERVASONI Carlo, calciatore tesserato in prestito, all’epoca dei fatti, per la Societa? PIACENZA F.C. S.p.A. nonche? allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici.
• MICOLUCCI Vittorio, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1a Categoria iscritto all’albo dei tecnici,
• SOMMESE Vincenzo, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• TUCCELLA Gianluca, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Societa? A.S.D. C.U.S. CHIETI;
per essersi associati fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7 CGS e effettuazione scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di illecite locupletazioni o mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attivita? posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perche? realizzate su gare combinate;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI.
•    la Societa? U.S. CREMONESE S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato PAOLONI per l’epoca di corrispondente tesseramento quale calciatore, ovvero fino al 31/1/2011.
•    la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato PAOLONI per l’epoca di corrispondente tesseramento quale calciatore, ovvero dal 31/1/2011 in poi.
•    la Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l., per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo dirigente BUFFONE.
•    la Societa? PIACENZA F.C. S.p.A. per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
GERVASONI Carlo. •    la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati MICOLUCCI e SOMMESE.
•    la Societa? A.S.D. C.U.S. CHIETI, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
TUCCELLA Gianluca.
In relazione alla gara MONZA – CREMONESE del 21 novembre 2010
per la violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S.:
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? U.S. CREMONESE S.p.A.;
per avere, prima della gara MONZA CREMONESE del 21/11/2010, in concorso con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara MONZA CREMONESE del 21/11/2010, di cui era a conoscenza;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? U.S. CREMONESE S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralita? di illeciti posti in essere.
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
In relazione alla gara CREMONESE – PAGANESE del 14 novembre 2010
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? U.S. CREMONESE S.p.A.;
per avere, prima della gara CREMONESE – PAGANESE del 14/11/2010, in concorso con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara CREMONESE – PAGANESE del 14/11/2010, di cui era a conoscenza;
per la violazione dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, •    la Societa? U.S. CREMONESE S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI.
In relazione alla gara S.P.A.L – CREMONESE del 16 gennaio 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? U.S. CREMONESE S.p.A.;
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
•    PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere, prima della gara S.P.A.L – CREMONESE del 16/01/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non compiutamente identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? U.S. CREMONESE S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
•    PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere gli stessi posto in essere un’illecita attivita? alterativa e conoscitiva finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara S.P.A.L-
CREMONESE del 16/01/2011, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI.
In relazione alla gara BENEVENTO-VIAREGGIO del 13 febbraio 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A;
•    PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere, prima della gara BENEVENTO-VIAREGGIO del 13/2/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralita? di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralita? di illeciti posti in essere.
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 4, comma 5, del C.G.S.: •    la Societa? F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l.,
per responsabilita? presunta, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara BENEVENTO – VIAREGGIO del 13/2/2011.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
• FURLAN Claudio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la societa? CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l.;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara BENVENTO-VIAREGGIO del 13/2/2011;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato FURLAN.
In relazione alla gara LIVORNO-ASCOLI del 27 febbraio 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• MICOLUCCI Vittorio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• SOMMESE Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• TUCCELLA Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. C.U.S. CHIETI;
per avere, prima della gara LIVORNO-ASCOLI del 27.2.2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• SOMMESE Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• MICOLUCCI Vittorio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.;
per avere gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse, peraltro presso soggetti non autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
•    la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A., per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati
MICOLUCCI e SOMMESE.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
•    la Societa? A.S.D. C.U.S. CHIETI, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
TUCCELLA.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
In relazione alla gara VERONA – RAVENNA del 27 febbraio 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, calciatore tesserato la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• FABBRI Gianni, Presidente del RAVENNA CALCIO S.r.l. fino al 18/12/2010 e quindi socio di riferimento di detta societa?;
per avere, prima della gara VERONA – RAVENNA del 27/02/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 3, 4 e 6, e dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:
•    la Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l., per responsabilita? diretta e oggettiva, per gli addebiti mossi al proprio legale
rappresentante FABBRI ed al proprio tesserato BUFFONE;
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.: •    GIBELLINI Mauro, Direttore Sportivo dell’HELLAS VERONA;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara VERONA-RAVENNA ed il tentativo posto in essere dal BUFFONE;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? HELLAS VERONA,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato GIBELLINI.
In relazione alla gara BENEVENTO – COSENZA del 28 febbraio 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A;
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
per avere, prima della gara BENEVENTO – COSENZA del 28/02/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti o non tesserati o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonche? per la pluralita? di illeciti posti in essere.;
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• SOMMESE Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• TUCCELLA Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. C.U.S. CHIETI;
•    PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere effettuato, direttamente o per interposta persona, scommesse sulla gara BENEVENTO – COSENZA del 28/02/2011;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonche? per la pluralita? di illeciti posti in essere.
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonche? per la pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato SOMMESE.
•    la Societa? A.S.D. C.U.S. CHIETI, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
TUCCELLA.
In relazione alla gara ASCOLI – ATALANTA del 12 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici;
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• MICOLUCCI Vittorio, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• SOMMESE Vincenzo, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• SANTONI Nicola, Allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici e tesserato all’epoca dei fatti per la societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.,;
per avere, prima della gara ASCOLI – ATALANTA del 12/3/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti o non tesserati o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta;
Per tutti con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
•    la Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l., per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati BUFFONE
e SANTONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
•    la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A., per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati
MICOLUCCI e SOMMESE.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• MANFREDINI Thomas, calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la societa? ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
per avere, prima della gara ASCOLI-ATALANTA del 12/03/2011, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta;
per la violazione dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato MANFREDINI.
In relazione alla gara TARANTO-BENEVENTO del 13 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? BENEVENTO;
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
•    PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici; •    BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici; •    BRESSAN Mauro, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici,
per avere, prima della gara TARANTO-BENEVENTO del 13/03/2011, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralita? di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralita? di illeciti posti in essere.
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 4, comma 5, del C.G.S.: •    la Societa? A.S. TARANTO CALCIO S.r.l.,
per responsabilita? presunta, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara TARANTO- BENEVENTO del 13/03/2011.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del RAVENNA CALCIO S.r.l. all’epoca dei fatti;
• TISCI Ivan, all’epoca dei fatti calciatore svincolato dalla Societa? A.C. SAMBONIFACESE S.r.l;
per avere effettuato, direttamente o per interposta persona, scommesse sulla gara TARANTO-BENEVENTO del 13/03/2011;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato BUFFONE.
In relazione alla gara ATALANTA-PIACENZA del 19 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
•    BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici; • PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa?
BENEVENTO CALCIO S.p.A.;
•    PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
• SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1a Categoria iscritto all’albo dei tecnici,
• SANTONI Nicola, Allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici e tesserato all’epoca dei fatti per la societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
• GERVASONI Carlo, calciatore tesserato in prestito, all’epoca dei fatti, per la Societa? PIACENZA F.C. S.p.A. nonche? allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici.
per avere, prima della gara ATALANTA-PIACENZA del 19/3/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti o non tesserati o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; e, per tutti, ad eccezione del DONI, con l’aggravante della pluralita? di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, dell’art. 4, commi 2 e 5, del C.G.S.: •    la Societa? ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato DONI e per responsabilita? presunta per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, in occasione della gara ATALANTA – PIACENZA.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralita? di illeciti posti in essere.
•    la Societa? PIACENZA FC S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato GERVASONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralita? di illeciti posti in essere.
•    la Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato SANTONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
•    BETTARINI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la societa? AC CHIEVO VERONA S.r.l.;
•    DEOMA Daniele, all’epoca dei fatti allenatore di base; • ZACCANTI Federico, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la
societa? VIRTUS ENTELLA S.r.l.;
per avere gli stessi posto in essere un’illecita attivita? finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara ATALANTA – PIACENZA del 19/3/2011, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? AC CHIEVO VERONA S.r.l.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato BETTARINI.
•    la Societa? VIRTUS ENTELLA S.r.l.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato ZACCANTI.
In relazione alla gara INTER-LECCE del 20 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
•    BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici; • SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1a
Categoria iscritto all’albo dei tecnici,
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A.;
per avere, prima della gara INTER-LECCE del 20/03/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
•    BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici; • SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1a
Categoria iscritto all’albo dei tecnici,
•    BETTARINI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la societa? CHIEVO VERONA;
per avere gli stessi posto in essere un’illecita attivita? finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara INTER-LECCE del 20/3/2011, anche presso soggetti non autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? AC CHIEVO VERONA S.r.l.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato BETTARINI.
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
In relazione alla gara ALESSANDRIA – RAVENNA del 20 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• VELTRONI Giorgio, all’epoca dei fatti Presidente della societa? U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.;
• ROSSI Leonardo, all’epoca dei fatti Allenatore tesserato della societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.,
• FABBRI Gianni, Presidente del RAVENNA CALCIO S.r.l. fino al 18/12/2010 e quindi socio di riferimento di detta societa?;
• CIRIELLO Antonio, all’epoca dei fatti Vice Presidente della societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.;
per avere, prima della gara ALESSANDRIA –RAVENNA del 20.3.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Per BUFFONE e FABBRI, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 3, 4 e 6, e dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:
•    la Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l., per responsabilita? diretta e oggettiva, per gli addebiti mossi al suo legale
rappresentante ed ai suoi dirigenti e tesserati sopra indicati.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere dal BUFFONE e dal FABBRI.
per la violazione dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: •    la Societa? U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.,
per responsabilita? diretta, per gli addebiti mossi al suo legale rappresentante VELTRONI.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
•    DEOMA Daniele, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ALESSANDRIA – RAVENNA del 20/03/2011, di cui venne posto a conoscenza;
In relazione alla gara BENEVENTO-PISA del 21 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A;
•    BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere, prima della gara BENEVENTO-PISA del 21/3/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, ed allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. per la pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1a Categoria iscritto all’albo dei tecnici,
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici;
avendo gli stessi posto in essere un’illecita attivita? finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara BENEVENTO – PISA del 21.3.2011, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI.
In relazione alla gara PADOVA-ATALANTA del 26 marzo 2011
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
•    PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.;
•    BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici; • SOMMESE Vincenzo, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la
Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• TUCCELLA Gianluca, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Societa? A.S.D. C.U.S. CHIETI;
avendo gli stessi posto in essere un’illecita attivita? finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara PADOVA-ATALANTA del 26/3/2011, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo dirigente BUFFONE. •    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI.
•    la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A., per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
SOMMESE. •    la Societa? A.S.D. C.U.S. CHIETI ,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato TUCCELLA.
In relazione alla gara SIENA – SASSUOLO del 27 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
•    BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici; • ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A.;
per avere, prima della gara SIENA – SASSUOLO del 27/3/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? BENEVENTO CALCIO S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
•    QUADRINI Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la societa? US SASSUOLO S.r.l.;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SIENA – SASSUOLO del 27/3/2011;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? US SASSUOLO S.r.l.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato QUADRINI.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• TUCCELLA Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. C.U.S. CHIETI;
• SOMMESE Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
•    BETTARINI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la societa? CHIEVO VERONA;
avendo gli stessi posto in essere un’illecita attivita? finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara SIENA – SASSUOLO del 27/3/2011;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato BUFFONE.
•    la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato SOMMESE.
•    la Societa? A.S.D. C.U.S. CHIETI, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
TUCCELLA. •    la Societa? AC CHIEVO VERONA S.r.l.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato BETTARINI.
In relazione alla gara RAVENNA – SPEZIA del 27 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici;
• SANTONI Nicola, Allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici e tesserato all’epoca dei fatti per la societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.,;
•    BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere, prima della gara RAVENNA – SPEZIA del 27/3/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Per tutti con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
•    la Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l., per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati BUFFONE
e SANTONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 4, comma 5, del C.G.S.: •    la Societa? SPEZIA CALCIO S.r.l.,
per responsabilita? presunta, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, in occasione della gara Ravenna- Spezia del 27.3.11.
In relazione alla gara REGGIANA – RAVENNA del 10 aprile 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, calciatore tesserato la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• SAVERINO Davide, all’epoca dei fatti calciatore della societa? ASS. REGGIANA 1919 S.p.A.;
per avere, prima della gara REGGIANA – RAVENNA del 10.04.2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante per il BUFFONE e l’ERODIANI di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al proprio dirigente BUFFONE;
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
•    la Societa? A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere.
per la violazione dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? ASS. REGGIANA 1919 S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al proprio tesserato SAVERINO.
In relazione alla gara NOVARA – ASCOLI del 2 aprile 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
•    GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la societa? PIACENZA;
per avere, prima della gara NOVARA – ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralita? di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? PIACENZA F.C. S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato GERVASONI.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
• MICOLUCCI VITTORIO, tesserato all’epoca dei fatti per la societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara NOVARA – ASCOLI del 2 aprile 2011 di cui era venuto a conoscenza;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.: •    la Societa? ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.,
per responsabilita? oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato MICOLUCCI.

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