ARRIVATA COME PREVISTO LA PENALIZZAZIONE: MENO DUE PER LA SPAL. QUATTRO MESI PER BUTELLI E BENA. IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

La tanto attesa anche se certo non auspicata penalizzazione è arrivata poco fa. Come previsto i punti che vanno sottratti alla classifica spallina sono due. Quattro i mesi di inibizione per il Presidente Butelli e l’amministratore Bena. Questo il dispositivo della sentenza.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Spal 1907 Spa) E DELLA SOCIETA’ SPAL 1907 Spa (N°. 338/1835pf10- 11/SP/ac del 14.7.2011).

(28) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Spal 1907 Spa) E DELLA SOCIETA’ SPAL 1907 Spa (N°. 353/1845pf10- 11/SP/ac del 14.7.2011).

Con atti del 14.7.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Cesare Butelli Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Soc. Spal 1907 Spa, e il sig. Stefano Bena Amministratore delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Spal 1907 Spa, per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C), paragrafi IV) e V), delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere: 1) provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilita? di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale; 2) provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; nonchè la Società Spal 1907 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

Alla riunione odierna, si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva.
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sigg. Cesare Butelli e Stefano Bena, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Maglione e Stefano Bena, sanzione dell’inibizione di mesi sei, diminuita ai sensi dell’art. 23 a mesi 4 (quattro)”];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P .Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Disposta la prosecuzione nei confronti della Società, la Procura Federale ha concluso per l’applicazione della penalizzazione di n. 2 (due) punti in classifica nell’attuale stagione sportiva.
I deferiti, con memorie difensive tempestivamente depositate, pur ammettendo la responsabilità per le violazioni ascritte, hanno chiarito di aver comunque provveduto ai prescritti pagamenti, anche se in ritardo di un mese.
Il deferimento è fondato e pertanto va accolto.
La responsabilità della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, comprovata dal report della società di revisione e dalle ammissioni dei deferiti, non può che determinare l’accoglimento delle richieste della Procura Federale, del tutto congrue perchè conformi al dettato normativo.

P .Q.M. Dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) a Cesare Butelli e Stefano Bena.
Infligge alla Società Spal 1907 SpA la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

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