GARA BENEVENTO – TARANTO DEL 31 OTTOBRE 2011 E RECLAMO SOCIETA’ TARANTO (Com. Uff. n. 58/DIV del 2.11.2011)
– Il Giudice Sportivo,
– letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Taranto in ordine alla regolarità della gara in oggetto,
o s s e r v a
– che dagli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata sospesa temporaneamente al minuto 29 del secondo tempo, per l’improvviso abbassamento del livello di luminosità dell’impianto di illuminazione;
– dopo circa 20 minuti di attesa senza che il problema tecnico fosse stato risolto, il direttore di gara, ritenuta sufficiente per la regolare prosecuzione della gara l’esistente illuminazione, faceva riprendere la gara, portandola regolarmente al termine;
– che la società Taranto, presentata riserva scritta al termine della gara e successivo
preannuncio di reclamo, faceva pervenire nei termini a questo Ufficio reclamo avverso il regolare svolgimento della gara stessa;
– che in tale sede la ricorrente lamentava un incoerente e contraddittorio comportamento del direttore di gara, il quale dapprima sospendeva la gara, ritenendo (secondo l’interpretazione della ricorrente) che l’illuminazione residuata a seguito del guasto all’impianto fosse insufficiente, per poi riprenderla e portarla a termine nelle medesime condizioni di visibilità risultanti al momento della sospensione;
– che pertanto, a parere della ricorrente, la gara sarebbe stata ripresa e conclusa in situazione di palese irregolarità dal punto di vista dei requisiti minimi di visibilità; la prolungata sospensione, inoltre, avrebbe inciso negativamente sulla concentrazione dei propri calciatori, menomandone la prestazione successiva alla ripresa del gioco;
– che la ricorrente concludeva ,pertanto, richiedendo in tesi la sanzione a carico del Benevento della perdita della gara con assegnazione della vittoria al Taranto, ed in ipotesi l’annullamento della gara ordinandone la sua ripetizione;
– che le istanze della ricorrente risultano sostenute da una personale interpretazione del comportamento dell’arbitro, in ordine alla valutazione dei fatti ed alla formazione del processo decisionale, basata esclusivamente sul dialogo (intercorso con dirigenti del Benevento)”carpito” dall’audio delle ripresa televisiva;
– che tale ultima circostanza non può, per dato normativo e per applicazione di un elementare principio di logica, assurgere a prova che possa contraddire la fede privilegiata del rapporto arbitrale e degli altri soggetti legittimati ( peraltro fra loro coerenti e concordanti);
– che in ogni caso a norma della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio e della disposizione di cui all’art. 60 N.O.I.F., nella circostanza in esame la valutazione da parte del direttore di gara è insindacabile, e le affermazioni dallo stesso verbalizzate nel rapporto di gara non sono suscettibili di diversa interpretazione;
– Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
– di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Taranto, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Benevento 2 – Taranto 1).
SOCIETA’
AMMENDA
€ 5.000,00 FOGGIA S.P.A. perchè propri sostenitori più volte durante la gara lanciavano sul terreno di gioco numerose bottiglie in plastica vuote e piccoli contenitori in plastica, uno dei quali colpiva al gomito destro un assistente arbitrale, senza conseguenze; gli stessi introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza; i medesimi, durante la gara, intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale e nei confronti di un calciatore di colore, cori inneggianti alla discriminazione razziale.
€ 750,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere alcuni petardi nel proprio settore, senza conseguenze.
€ 500,00 MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore tre petardi, senza conseguenze.
€ 400,00 PISA 1909 S.S. S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore, durante la gara, numerosi bengala.
DIRIGENTE
AMMONIZIONE E DIFFIDA
ALTAMURA FRANCESCO (FOGGIA S.P.A.) per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SARRI MAURIZIO (SORRENTO CALCIO S.R.L.) perchè al termine del primo tempo di gara, nell’intervallo della stessa, si introduceva indebitamente nello spogliatoio dell’arbitro e gli rivolgeva una frase irriguardosa (espulso).
AMMONIZIONE
CALZONA FRANCESCO (SORRENTO CALCIO S.R.L.) per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso, allenatore in seconda).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GHIRINGHELLI LUCA (SPAL 1907 S.P.A.) per aver giocato il pallone con le mani impedendo la segnatura di una rete.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VENITUCCI DARIO (FOGGIA S.P.A.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
LUCENTI GIORGIO (SIRACUSA S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
LEWANDOWSKI MARC (CALCIO COMO S.R.L.)
CONCAS FABIO (CARPI F.C. 1909 SRL)
MEMUSHAJ LEDIAN (CARPI F.C. 1909 SRL)
BRIGHENTI NICOLO (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
TUIA ALESSANDRO (FOLIGNO CALCIO S.R.L.)
DADSON PAPA EKOW (LUMEZZANE S.P.A.)
VELARDI FRANCESCO MIRKO (MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.)
MEZA COLLI DERLIS DAVID (PAVIA S.R.L.)
FAVASULI FRANCESCO (PISA 1909 S.S. S.R.L.)
DOCENTE EMILIO BENITO (TERNANA CALCIO S.P.A.)
MARTINELLI AARON (TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
RIPA FRANCESCO (CALCIO COMO S.R.L.)
LAURINI VINCENT ALAIN (CARPI F.C. 1909 SRL)
PERINI MARCO (CARPI F.C. 1909 SRL)
LICATA ROSARIO (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
PETTI ALESSIO (FOLIGNO CALCIO S.R.L.)
DIANA AIMO (LUMEZZANE S.P.A.)
D’ERRICO ANDREA (PAVIA S.R.L.)
FISSORE RICCARDO (PAVIA S.R.L.)
RIZZI FEDERICO (TARANTO CALCIO S.R.L.)
BARRACO DARIO (TRAPANI CALCIO S.R.L.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
LACAMERA GIOVANNI (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
SALVI STEFANO (CALCIO COMO S.R.L.)
AMMONIZIONE (II INFR)
MALTESE DARIO (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
RANIERI MIRKO (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
BRIGNOLI ALBERTO (LUMEZZANE S.P.A.)
KYEREMATENG GIOVANNI (MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.)
UGGE MAXIMILIANO (MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.)
CARPARELLI MARCO (PISA 1909 S.S. S.R.L.)
PEREZ LEONARDO (PISA 1909 S.S. S.R.L.)
ARMENISE ALESSANDRO (PRO VERCELLI 1892 S.R.L.)
IEMMELLO PIETRO (PRO VERCELLI 1892 S.R.L.)
BOVI NICOLAS (REGGIANA 1919 S.P.A.)
BONOMI SIMONE (SORRENTO CALCIO S.R.L.)
RANTIER JULIEN (TARANTO CALCIO S.R.L.)
TESO DARIO (TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARRETTA MIRKO (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
BOVA DARIO (CARPI F.C. 1909 SRL)
EUSEPI UMBERTO (CARPI F.C. 1909 SRL)
TACCHINARDI MARIO (CREMONESE S.P.A.)
BIANCHI NICOLO (FOGGIA S.P.A.)
FRIGERIO FEDERICO (FOGGIA S.P.A.)
TIBONI CHRISTIAN (FOGGIA S.P.A.)
FERRARI FAUSTO (LUMEZZANE S.P.A.)
GIOSA ANTONIO (LUMEZZANE S.P.A.)
CAPOGROSSO GAETANO (PAVIA S.R.L.)
CAPECCHI LUCA (SPAL 1907 S.P.A.)
GUAZZO MATTEO (TARANTO CALCIO S.R.L.)
FERRARO SALVATORE (TERNANA CALCIO S.P.A.)
SINATO MANUEL (TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L)