IL GIUDICE SPORTIVO: MULTATA LA SPAL, RICCIONE SCONFITTO A TAVOLINO. NON OMOLOGATA LA GARA DI PIACENZA

SAN MINIATO TUTTOCUOIO-RICCIONE CALCIO 1929
Il Giudice Sportivo, visti gli atti relativi alla gara di cui in epigrafe; rilevato che, causa il comportamento dei dirigenti della Società Riccione Calcio, che determinava la impossibilità per l’Arbitro di dare inizio alla gara entro il termine di cui all’art.54 NOIF, la predetta società ha rinunciato alla disputa della gara stessa; delibera di infliggere alla Società Riccione Calcio 1929 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0, la penalizzazione di un punto in classifica nonché l’ammenda di € 1000,00 quale prima rinuncia.
PREANNUNCIO DI RECLAMO
ATLETICO BP PRO PIACENZA -ATLETICO CASTENASO AN G0
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D.ATLETICO BP PRO PIACENZA avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 500,00 MEZZOLARA Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di acqua da mezzo litro che cadeva a circa 10 metri dal Direttore di gara.
Euro 500,00 REAL SPAL SRL Per avere, prima dell’inizio della gara, propri sostenitori in campo avverso, lanciato quattro fumogeni due dei quali cadevano sul terreno di gioco e gli altri due sulla pista di atletica. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TADDEUCCI MARINO (MASSESE S.R.L.) Per avere, a gioco in svolgimento ed in reazione a condotta violenta di un calciatore avversario, colpito il medesimo con una testata al capo cagionandogli sensazione dolorifica.
ANZALONE FABRIZIO (PISTOIESE 1921 SRLSD) Per avere a gioco in svolgimento e con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto causando al medesimo sensazione dolorifica.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RICUPA DANIELE (ATLETICO CASTENASO VAN G0)
Per avere, entrando in scivolata, colpito con un calcio un calciatore avversario pur non avendo alcuna possibilità di contendere il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FILIPPO FIORENTINI (FORCOLI)
LORENZO SBAL (FORTIS JUVENTUS)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE
MATTEASSI LUCA (ATLETICO BP PRO PIACENZA)
Per avere, al termine della gara, colpito con un pugno al petto un calciatore avversario facendolo cadere a terra.

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